Proponiamo questo nuovo appello ai membri del Senato, ma anche all’opinione pubblica, a quanto resta dei partiti democratici, alle coscienze ancora vigili. Perché di nuovo? Perché forse un po’ lentamente – come dopo il primo sgomento dell’inconcepibile – la gravità di quanto accade diventa evidente.
PER L’ARTICOLO 138 DELLA NOSTRA
COSTITUZIONE
Il mandato conferito alla “commissione dei saggi” presenta gravi profili di incostituzionalità. Ciò in particolare per quanto concerne la modifica dell’art. 138 della Costituzione.
Infatti:
- L’art. 138 fa parte, insieme all’art. 139 che vieta di sottoporre a revisione la forma repubblicana dello Stato, della sezione II del sesto e ultimo titolo della Carta, dedicato alle “Garanzie costituzionali”, la cui prima sezione concerne la Corte costituzionale. La procedura disegnata dall’art. 138 è dunque dello stesso rango attribuito dalla Carta all’istituzione della Corte costituzionale e alle sue funzioni, nonché alla immodificabilità della forma repubblicana dello Stato.
- Una modifica della procedura prevista dall’art. 138 non può essere intesa, dunque, come una semplice “revisione della Costituzione” come recita il titolo della sezione II, ma invece come un vero e proprio atto costituente, paragonabile per ipotesi all’abolizione della Corte costituzionale o a una modifica sostanziale della sue funzioni, ovvero alla modifica della forma repubblicana dello Stato
- Ora, secondo il parere della più accreditata dottrina e della più qualificata giurisprudenza costituzionale, e del resto secondo logica, nessun organo costituito può essere investito di un tale potere, né può legittimamente esercitarlo. Infatti tutti gli organi costituiti, in quanto tali, sono soggetti alla Costituzione, in particolare ai principi fondamentali che ne sono alla base, nonché ai criteri basilari del suo funzionamento; e in primo luogo alle garanzie da essa stabilite a tutela dei cittadini e del corpo politico democratico di cui, proprio grazie alla stessa Costituzione e per suo mezzo, essi fanno parte. Ne consegue che la Costituzione, con particolare riferimento a tali principi, criteri e garanzie, non è nella disponibilità di nessuno degli organi e poteri costituiti: né dell’Esecutivo, né della Magistratura di qualunque ordine e grado, né del Legislativo, né infine del Capo dello Stato. Nessuno organo costituito, proprio in quanto emanante dalla Costituzione, ha il potere di modificarne i fondamenti: un tale atto produrrebbe infatti, di per sé, la perdita della legittimità dell’organo stesso che lo compisse.
- Nel caso specifico una tale illegittimità è aggravata:
- dall’imposizione, già dal momento dell’istituzione della “commissione” e dalla definizione della sue funzioni, di una procedura abbreviata tale da dare in sostanza per già modificato l’art. 138 di cui si propone la modifica;
- dalla peculiarità della legge elettorale vigente, in base alla quale sono state formate le Camere e in particolare il Senato: legge inidonea sia a rispecchiare la volontà dell’elettore (parlamentari “non eletti ma nominati”) sia a determinare un’effettiva e organica maggioranza del Parlamento.
In base a queste considerazioni, noi cittadini ci sentiamo in dovere di esortare gli onorevoli Senatori, di qualunque gruppo od orientamento, a considerare con molta ponderazione l’opportunità di soprassedere all’ipotizzata attività di modifica dell’art. 138 della Costituzione.
Roma, 14 giugno 2013
Primi firmatari: Stefano Sacconi, Raffaele D’Agata, Costantino Cea, Giulia Rodano, Antonello Falomi
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